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Considerăm că cel mai mare succes al nostru este acela de a crea un raport permanent de încredere cu fiecare din clienţii noştri".


miercuri, 4 mai 2016

L’imposta sul profitto in Romania

Diventano soggetti d’imposta sulle società in Romania le persone giuridiche straniere che esercitano la direzione effettiva delle aziende in Romania. Ad esempio, una società fondata in Bulgaria è soggetta all'imposta sulle società in Romania nel caso in cui esso è gestita prevalentemente in Romania. Inoltre, queste aziende saranno sottoposte alla tassazione in misura simile alle persone giuridiche romene, sul profitto ottenuto sia in Romania che all'estero.
Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sulle società le  persone giuridiche straniere e le persone non residenti che svolgono l'attività in Romania attraverso un’associazione, con o senza personalità giuridica
La quota complessiva in questi casi resta del 16%.
Sono altresì esclusi dalla categoria dei contribuenti che devono pagare l'imposta minima del 5% sul reddito coloro che guadagnano in seguito alle  scommesse sportive. Così, il regime speciale si applica ora solo per bar con attività notturna,  altri locali notturni, discoteche e casinò.
Il reddito da dividendi delle persone giuridiche romene non sono imponibili, senza ulteriori condizioni. Invece i dividendi da parte delle imprese – persone giuridiche dell'UE e dai paesi terzi con i quali vi sono delle Convenzioni, sono imponibili soltanto dopo aver ottemperato ai criteri previsti dalla legge per quanto riguarda la quota di possesso (minimo 10% per 1 anno).

Viene esplicitamente dichiarato che il reddito derivante dalla ri-fatturazione delle spese non deducibili è esente da imposte. Allo stesso modo, si evidenzia esplicitamente che il ricavato risultato da un incremento di valore risultante da processi di rivalutazione, così come i redditi registrati per spese di compensazione - precedentemente dichiarati ma non realizzati, non sono imponibili.
Le disposizioni dell’all'art. 103 paragrafo 1 del Codice Fiscale riprendono in sostanza, la classificazione dei redditi derivanti da attività agricole ottenute singolarmente o in una forma di associazione senza personalità giuridica, provenienti da:
-          la coltivazione prodotti agricoli vegetali:
-          lo sfruttamento di vigneti, alberi da frutto, arbusti e simili;
-          la crescita e lo sfruttamento di animali, inclusa la valorizzazione dei prodotti di origine animale allo stato naturale.
I ricavi da silvicoltura e pesca rappresentano un reddito derivante dalla raccolta e rispettivamente dello sfruttamento di prodotti specifici appartenenti al Fondo nazionale forestale, come i prodotti in legno e non, così come quelli derivati ​​dagli allevamenti ittici.
L’imposta sul reddito da attività agricole è calcolata dall'autorità fiscale competente attraverso l’applicazione di una quota  del 16% sul reddito annuo da attività agricole, determinato in base all’imposta complessiva sul reddito annuo ed è un’imposta finale.
Il contribuente che svolge un'attività agricola secondo le definizioni generali, per il quale il  reddito è determinato sulla base della regola del reddito, è tenuto a presentare al fisco una dichiarazione annuale,  entro e non oltre la data di 25 maggio per l'anno in corso. Nel caso in cui l’attività viene svolta nell’ambito di un’associazione senza personalità giuridica, a presentare la dichiarazione alle autorità fiscali competenti deve essere l’azionista che, secondo lo statuto, rappresenta l’associazione davanti alle autorità competenti. In allegato alla dichiarazione viene presentata inoltre la distribuzione delle quote tra i soci, inclusa la distribuzione della quota del reddito imponibile corrispondente a ogni socio / membro.
I contribuenti o le associazioni prive di personalità giuridica, che svolgono attività agricole per le quali il reddito è determinato in base a norme di reddito e che posseggono delle aree utilizzate per produzione di colture o per l’allevamento degli animali in comuni o contee diverse, devono esprimere l’opzione per il comune / contea competente, dove potranno beneficiare della collocazione nei limiti dei redditi esenti da imposte. L’opzione viene esercitata attraverso la compilazione prevista nella Dichiarazione sui redditi provenienti da attività agricole.
La dichiarazione annuale entro il 25 maggio non si deve presentare per redditi non imponibili. 
Il pagamento della tassa annuale stabilita in conformità con la decisione di imposta annuale deve essere versata allo Stato in due rate uguali, come segue:
-          50% dell’imposta fino al 25 ottobre;
-          50% di imposta fino e non oltre il 15 dicembre.

L'imposta è dovuta per il bilancio dello Stato. Nella nuova formulazione, è scomparso il riferimento seguente: “non è prevista la ripartizione delle quote ai bilanci locali."

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