Misiunea noastră

"Punem la dispoziţia clienţilor noştri experienţa noastră dobândită în peste 10 ani de activitate, atât în România, cât şi în Italia.

Considerăm că cel mai mare succes al nostru este acela de a crea un raport permanent de încredere cu fiecare din clienţii noştri".


miercuri, 4 mai 2016

Acquistare terreni agricoli in Romania: come ottenere i finanziamenti statali

Quali finanziamenti sono concessi sui  terreni agricoli e in quali circostanze?
L'anno scorso (2015) è entrata in vigore la “Nuova politica agricola comune” che ha portato molti cambiamenti in questo settore. Alcuni dei cambiamenti più significativi si registrano nel sistema di finanziamenti e sovvenzioni. Così, a partire da quest'anno, gli agricoltori potranno beneficiare di maggiori risorse e finanziamenti rispetto agli anni precedenti e in maniera più facile.

La politica agricola comune,  adottata nel 2015 ha stabilito nuove sovvenzioni. Così, la struttura dei finanziamenti esistenti è stata integrata con nuove sovvenzioni. Uno è "la sovvenzione redistributiva" / “Il finanziamento redistributivo”. Il finanziamento è annuale ed è indipendente dalla produzione.
Non rientrano nella categoria dei beneficiari gli agricoltori che hanno creato condizioni artificiali per usufruire del sostegno, vale a dire che hanno diviso le proprie aziende dopo la data di 18 ottobre 2011, con l’unico scopo di poter richiedere ulteriormente il finanziamento. Sono altresì esclusi gli agricoltori proprietari di aziende risultanti dalle divisioni in questione.
Il finanziamento redistributivo è concesso per i primi 30 ettari, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e assegnato gradualmente su due livelli - per i primi cinque ettari la quota è di cinque euro per ettaro  e per i restanti 25 ettari  l’importo è 46.75 euro / ettaro.
Un altro finanziamento riguarda le pratiche agricole benefiche per l'ambiente, chiamato plata pentru inverzire, ovvero “il finanziamento per il verde”. In questo modo si desidera incentivare la diversificazione delle culture - l'esistenza di due diverse produzioni nelle aziende agricole con terreni tra i 10 ei 30 ettari o l’esistenza di tre diverse colture nelle aziende agricole con più di 30 ettari di terreno coltivabile. 
Tuttavia, è obbligatorio mantenere la superficie di prato esistente a livello nazionale. Per ottenere il finanziamento per il verde,  si richiede la presenza di una o più aree di interesse ecologico sui terreni agricoli e si applica alle aziende con più di 15 ettari di terreno coltivabile. Gli agricoltori devono garantire che almeno il 5% delle terre coltivabili della fattoria è ricoperto da una o più aree di interesse ecologico. L'importo del finanziamento è pari a 53,90 euro per ettaro.
Allo stesso tempo, ci sono finanziamenti in favore dei giovani agricoltori. Questi includono aiuti annuali per gli agricoltori con un’età fino a 40 anni, titolari di aziende agricole o che sono stati già stabiliti nei cinque anni precedenti alla prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. L'importo del pagamento è 29.77 euro per ettaro.
A questi si aggiungono i  così detti "pagamenti complessivi", che si riferiscono ad alcune coltivazioni: soia, dove abbiamo un finanziamento di 325 euro per ettaro, erba medica - 55 euro per ettaro ecc. I settori e le produzioni interessate sono: le colture proteiche, legumi da granella, canapa, riso, cereali, luppolo, barbabietola da zucchero, frutta e verdura, latte, carne di pecora e carne di capra, carne bovina, baco da seta – secondo un regime semplificato per i piccoli agricoltori.
Per quanto riguarda i piccoli agricoltori, loro possono beneficiare di altre forme di assistenza. Con il termine "regime per i piccoli agricoltori", l'agricoltore riceve un importo di pagamenti diretti pari all'importo totale dei pagamenti al quale l'agricoltore ha diritto ogni anno (pagamento unico per superficie, ANT, finanziamento redistributivo, finanziamento per il verde, e, a seconda dei casi, i finanziamenti per i giovani agricoltori e il regime complessivi), ma non più di 1.250 euro. Per tutto il periodo preso in considerazione, i piccoli agricoltori sono esentati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e quindi non vengono applicate loro le  sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei requisiti relativi alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, gli agricoltori possono conservare almeno un numero di ettari eleggibili corrispondenti al numero di ettari dichiarati nel 2015.

Condizioni per l'accesso ai finanziamenti
Per ottenere questi finanziamenti, gli agricoltori devono soddisfare alcune condizioni generali. Così, il “finanziamento per superficie” sarà concesso solo agli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, o gruppi di persone fisiche o giuridiche che possono dimostrare il loro diritto legale di utilizzare il terreno e il fatto che le loro aziende svolgano un'attività agricola. Le nuove norme escludono dai finanziamenti i proprietari terrieri che non svolgono attività agricole. Così, non sono più idonei gli aeroporti, le imprese ferroviarie, i campi da golf, gli istituti penitenziari o l’Agenzia nazionale forestale.
Nel caso dei beneficiari di finanziamenti nell'anno precedente che hanno ricevuto pagamenti diretti di un importo superiore a € 5000 e si trovano sulla lista dei non idonei per ricevere fondi, possono diventare agricoltori attivi se dimostrano che l'attività agricola svolta nelle loro aziende è la loro attività principale. In questo modo, devono dimostrare che l'importo annuo dei finanziamenti diretti sia inferiore al 5% dei suoi ricavi totali derivanti da attività non agricole, nell'anno fiscale più recente oppure che le entrate totali generate dallo svolgimento di attività agricole rappresentino almeno un terzo dei ricavi totali nell'ultimo anno fiscale. 53,90 euro per ettaro è l'importo del “finanziamento per il verde”.
Ecco in seguito una tabella con le maggiori quote di finanziamento ottenute da aziende agricole al livello nazionale, nel 2014, Fonte APIA - L'Agenzia di Pagamenti ed Intervento per l'Agricoltura:

Per poter beneficiare di finanziamenti diretti,  gli agricoltori devono essere iscritti nel Registro d’identificazione unico, amministrato da APIA, e presentare la domanda unica di finanziamento entro le scadenze previste dalla legge.
Inoltre, gli agricoltori devono registrare i propri terreni, dichiarare e definire con precisione le parcelle agricole in un'applicazione elettronica  e utilizzare i dati catastali disponibili, secondo un Progetto di ordinanza che stabilisce l’erogazione dei pagamenti diretti da concedere nel periodo 2015-2020 e per la modifica dell'art. 2 della legge n. 36/1991 sulle aziende agricole e altre forme di associazione in agricoltura. Gli agricoltori temono che questi obblighi possano compromettere l’erogazione dei finanziamenti a partire dal 2018.

A partire dal 1 ° gennaio 2016, ai beneficiari di pagamenti diretti superiori ai 2.000 euro, si applica l'art. 8 del Regolamento 1307/2013.  L’agricoltore che, nell'anno precedente ha ricevuto pagamenti diretti che non superano l'importo di 5.000 euro e che svolge almeno un'attività agricola nella sua fattoria viene considerato agricoltore attivo e può beneficiare dei finanziamenti diretti. Gli agricoltori che nell'anno precedente hanno beneficiato di pagamenti diretti che superano i 5000 euro devono essere registrati nel Registro Commerciale Nazionale o presentare l’atto che dimostra l’avvio  dell'attività agricola.
Allo stesso modo, nel documento citato viene precisato che possono essere beneficiari dei pagamenti diretti singoli agricoltori e / o le persone giuridiche che svolgono un'attività agricola in qualità di proprietari, affittuari, concessionari, partner in joint venture o amministratori. Il concedente non riceve i pagamenti diretti per i terreni o gli animali dati in concessione o in locazione.
Gli agricoltori iscritti nel registro unico APIA, che inoltrano le domande entro la scadenza prevista dalla legge, devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni generali:
a) avviare l’attività agricola su una superficie di almeno 1 ettaro, la parcella agricola deve essere di almeno 0,3 ha e per quanto riguarda le serre, vigneti, frutteti, terreni coltivati con il luppolo o arbusti, vivai, la superficie della parcella agricola deve essere di almeno 0,1 ettari.
b) per le colture o piantagioni che si desidera avviare a partire dall’anno della richiesta 2018, si deve fare la prova che l'utilizzo di sementi / piantine certificate, sia in conformità con la legge n. 266/2002 per quanto riguarda la produzione, la trasformazione, il controllo della qualità e la certificazione, la compravendita di sementi e piantine, così come i test e la  registrazione delle varietà vegetali, così come viene stabilito nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, n. 239/2014, con l'eccezione degli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori.
c) agli agricoltori che nell'anno precedente alla richiesta di finanziamento unico hanno ricevuto pagamenti diretti superiori ai 5000 euro, viene richiesto che provino perlomeno la qualità di liberi professionisti autorizzati, imprese individuali o imprese familiari in base all’Ordinanza n. 44/2008 che riguarda lo svolgimento di attività economiche da parte di individui autorizzati, imprese individuali e imprese familiari - con le successive modifiche e integrazioni;
d) dichiarare tutte le parcelle agricole, ad eccezione di quelle che hanno una superficie inferiore a 0,1 ettari e non superano complessivamente 1 ha, così come le aree di interesse ecologico che contribuiscono alle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente;
e) indicare nella domanda i propri dati identificativi e i contatti aggiornati e comunicare all’APIA le eventuali modifiche entro 15 giorni;
f) le persone giuridiche devono comunicare all’APIA entro 15 giorni i cambiamenti effettuati nei registri dell'Ufficio Nazionale del Registro del Commercio per quanto riguarda gli amministratori, la sede legale o l’ambito di attività;
g) ogni modifica che riguarda i dati dichiarati nella domanda unica di finanziamento e i documenti allegati alla domanda che si è verificata nel periodo compreso tra la data della presentazione e la data del finanziamento, deve essere comunicata entro 15 giorni per iscritto ad Apia.
h) nella domanda di finanziamento unico devono essere forniti, secondo la legge, dati reali, completi e perfettamente validi, e nei documenti allegati devono essere specificate le esatte superfici e il numero esatto di animali;
i) devono dare il consenso sull’utilizzo dei dati presenti nella domanda di finanziamento unico: questi dati saranno inserite nella banca dati  del “Sistema Integrato di Amministrazione e Controllo”, verranno elaborate e verificate al fine di calcolare l’importo del finanziamento e trasmesse alle autorità responsabili per la produzione di studi statistici e valutazioni economiche, ai sensi della legge n. 677/2001 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, con le successive modifiche e integrazioni;
j) danno il consenso sul fatto che i dati personali-  inseriti nella domanda di finanziamento unico - sulle superfici e animali da allevamento saranno sottoposti a controlli amministrativi incrociati con le banche dati di altre autorità pubbliche competenti nella gestione di questi tipi di dati;
k) devono rispettare le norme ecologiche stabilite dalla legislazione nazionale sulla base dell'art. 93 e l'allegato II del regolamento 1306/2013, sull'intera superficie agricola dell'azienda;
l) di presentare contestualmente alla domanda di finanziamento unico o le ulteriori modifiche, i documenti necessari comprovanti l’uso legale dei terreni agricoli, compresi i terreni contenenti aree di interesse ecologico e degli animali. Questi documenti devono essere compilati prima della presentazione della domanda e devono essere validi almeno fino al 1 ° dicembre dell'anno in cui viene richiesto il finanziamento;
m) devono fornire tutte le informazioni richieste da APIA entro i termini fissati dallo stesso organismo;
n) devono consentire tutti i controlli richiesti da APIA o da altre istituzioni autorizzate in tal senso;
a) devono fissare e marcare i confini delle parcelle utilizzate, quando sono coltivate con la stessa cultura dei lotti adiacenti. Se i confini dei lotti non sono contrassegnati adeguatamente, gli agricoltori possono essere penalizzati in proporzione all’aumento della superficie dichiarata o in quanto hanno violato  le norme di eco- condizionalità.
p) devono identificare, dichiarare e stabilire con precisione le parcelle agricole utilizzando l’applicazione elettronica "IPA-ONLINE" messa a disposizione da APIA e devono utilizzare le tavole catastali disponibili.  Dal 2018 l'individuazione e la delimitazione di tutte le parcelle agricole è obbligatoria, in base ai dati catastali.



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu