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miercuri, 4 mai 2016

L’ Imposta sul noleggio di spazi commerciali e residenziali in Romania

Chiunque abbia in proprietà un edificio situato in Romania deve corrispondere un’imposta annuale, che viene versata al bilancio locale del comune competente, o settore (per Bucarest) dove è ubicato l’immobile.

Il Nuovo Codice fiscale stabilisce un nuovo sistema di tassazione degli edifici, in base al quale l'imposta sull’edificio sarà calcolata in base alla destinazione o l’uso della stessa - residenziale o non residenziale- e non dallo statuo del proprietario (persona fisica o società) come sta accadendo oggi.
In particolare, a partire dal prossimo anno, le persone fisiche che attualmente pagano le stesse tasse a prescindere dallo scopo per il quale viene utilizzato l’immobile, dovranno pagare più soldi per il bilancio dello Stato. Si tratta di proprietari di edifici non residenziali utilizzati per scopi economici, come sedi per le imprese, spazi commerciali o edifici adibiti ad uso ufficio, che pagheranno il doppio o addirittura anche dieci volte più di quello che pagano attualmente.
A partire dal 2016, invece, per gli edifici residenziali o altri edifici annessi,  l’imposta è calcolata applicando un’aliquota compresa tra il 0,08% - 0,2%   sul valore imponibile del fabbricato. La quota sarà stabilita attraverso una decisione del consiglio comunale.
Il valore imponibile del fabbricato sarà determinato moltiplicando la superficie costruita, espressa in metri quadrati, con il corrispondente valore imponibile, espresso in lei / mq, secondo un’apposita tabella fornita dal Codice Fiscale.  
Il valore imponibile verrà regolato a seconda della categoria della città e della zona in cui si trova l'edificio, moltiplicando per un fattore di correzione.  
Inoltre, il valore imponibile del fabbricato si riduce a seconda dell'anno in cui venne costruito, come segue: con 50% se ha oltre 100 anni, con il 30% se ha tra i 50 ei 100 anni e scende al 10% se ha tra i 30 ei 50 anni.
Per gli edifici non residenziali, l'imposta sarà calcolata, a partire dal 2016 mediante l'applicazione di un’aliquota variabile, compresa tra il 0,2-1,3%   (a seconda della decisione del consiglio locale) sul valore:
-          risultante da un rapporto di valutazione compilato da un centro autorizzato negli ultimi 5 anni precedenti al riferimento;
-          dei lavori di costruzione – per quanto riguarda i nuovi edifici costruiti negli ultimi 5 anni precedenti al ​​riferimento;
-          degli edifici che risultano di proprietà, secondo un atto di trasferimento, per gli edifici acquisiti negli ultimi 5 anni.
Attenzione! Se il valore del fabbricato non può essere calcolato in base a uno di questi tre valori, l'aliquota sarà del 2% e si applicherà al valore imponibile calcolato come per gli edifici residenziali.
Per gli edifici non residenziali di proprietà di persone fisiche, utilizzati per attività in agricoltura, l’imposta è calcolata applicando un’aliquota del 0,4%   sul   valore imponibile del fabbricato.
Per gli edifici ad uso misto, l'imposta è calcolata sommando l’imposta sulla superficie utilizzata a fini residenziali con quella applicata alla superficie utilizzata a fini non residenziali.
Se i due tipi di superficie non possono essere evidenziati separatamente, l'imposta sarà dovuta come nel caso di altri edifici:
-          residenziali, se risulta registrato un domicilio fiscale e non viene svolta alcuna attività economica;

-          non residenziale, se risulta registrato un domicilio fiscale e nel quale vengono svolte attività economiche e le spese sono a carico della stessa persona che svolge l’attività economica.

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