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sâmbătă, 2 aprilie 2016

Mantenimento del figlio maggiorenne dopo il divorzio dei genitori romeni residenti in Italia

Ci scrive un collega avvocato italiano, chiedendoci un parere riguardante una causa di divorzio tra due cittadini romeni residenti in Italia:

 "Gentilissima Collega, sono un Avvocato Italiano del Foro di P.... Si e' rivolta una cliente di cittadinanza rumena che due anni fa, d'accordo col marito, si e' divorziata in Romania; la sentenza e' stata riconosciuta in Italia.

Preciso che i due ex-coniugi abitano da diversi anni in Italia ed hanno un figlio che a maggio diventera' maggiorenne.

Nella sentenza di divorzio e' stato previsto l'obbligo del padre di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio fino all'eta' di 18 anni. La cliente infatti mi ha riferito che, secondo la legge rumena, l'obbligo di mantenimento del figlio e' fino all'eta' di 18 anni anche se non ha raggiunto la indipendenza economica.

La cliente e' disperata; il figlio non lavora e tra pochi mesi, in forza della sentenza di divorzio, l'ex-marito non versera' piu' il rateo. La cliente vorrebbe modificare la sentenza rumena in Italia.

Avrei necessita' di confrontarmi con Lei su questo punto: il reg.UE 2201/2003 all'art.27 stabilisce il divieto di riesame del merito della decisione adottata in un paese membro. A mio avviso purtroppo quella sentenza non e' modificabile. Le chiederei un Suo cortese prezioso parere al riguardo".

Risponde l'Avvocato Geta Lupu:

Di certo la sentenza emessa dalle autorità romene non può essere modificata in questo momento, né in Romania - perché abbiamo superato qualsiasi termine di appello o ricorso di questa sentenza, essa risultando definitiva, né in Italia, perché le normative comunitarie non consentono l’intervento di un altra autorità giudiziaria in questioni già decise dall'autorità di uno stato membro.

 Dobbiamo decidere pertanto i seguenti aspetti: 

 1. Chi è competente (materialmente e territorialmente) a decidere in merito a una nuova domanda di pensione/ contributo di mantenimento per il figlio della coppia, relativa alla situazione attuale. A chi ci rivolgiamo?

2. Che condizioni deve compiere il richiedente per ottenere il mantenimento?

3. Chi ha la qualità e capacita processuale di presentare una tale domanda?

Viste le disposizioni del regolamento CE 4/2009, Capitolo II, art.3, abbiamo le seguenti alternative:

a) l’istanza del domicilio del debitore b) l’istanza dalla residenza del creditore c)l’istanza del foro in una causa riguardante la persona, se la richiesta di mantenimento risulta secondaria / accessoria a una domanda in riferimento alla capacita della persona, d) l’istanza competente in una causa riguardante la responsabilità parentale, se la domanda di mantenimento risulta accessoria in una tale causa

Chiaramente parliamo delle condizioni previste dalla legge materiale de foro, qui il codice civile che stabilisce le categorie di persone che possono necessitare un mantenimento fra di loro, quindi un figlio, anche maggiorenne ha la possibilità di richiedere un mantenimento se dimostra di non aver mezzi di sostenimento ed e impegnato in un’attività di studio.

La legge nazionale romena stabilisce un limite d’età di 26 anni, (cf. art. 499, coma 3) i genitori hanno l’obbligo di prestare mantenimento al loro figlio diventato maggiorenne, se esso prosegue con gli studi , fino al termine degli stessi studi, ma non oltre i 26 anni di età.

 Dato che siamo in una causa distinta, riguardante soltanto il mantenimento (visto che l’istanza romena ha deciso inizialmente il mantenimento come accessorio della domanda principale di separazione, e da chi ha risultato la competenza di essa al quel momento) consideriamo che il minore, immediatamente al raggiungimento della maggiore età, debba presentare la domanda in nome proprio, avendo anche dal punto di vista della legge italiana, la piena capacita di esercizio. 

Quindi, non si cambia una sentenza che usufruisce di autorità passata in giudizio, ma otteniamo un’altra, dalle competenti autorità, visto che la situazione di fatto è cambiata, e in materia di mantenimento comunque possiamo cambiare la domanda se avvengono le modifiche nella situazione del debitore o del creditore.

 Le modifiche fondamentali in questo caso consistono nella sussistenza del bisogno di mantenimento da parte del creditore, e si confida nella possibilità di prestare il mantenimento da parte del creditore, e comunque in obbligo di esso.

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