Diventano soggetti d’imposta sulle società
in Romania le persone giuridiche straniere che esercitano la direzione
effettiva delle aziende in Romania. Ad esempio, una società fondata in
Bulgaria è soggetta all'imposta sulle società in Romania nel caso in cui esso è
gestita prevalentemente in Romania. Inoltre, queste aziende saranno sottoposte
alla tassazione in misura simile alle persone giuridiche romene, sul profitto ottenuto
sia in Romania che all'estero.
Sono escluse dall'ambito
di applicazione dell'imposta sulle società le persone giuridiche straniere e le persone non
residenti che svolgono l'attività in Romania attraverso un’associazione, con o
senza personalità giuridica
La quota
complessiva in questi casi resta del 16%.
Sono altresì
esclusi dalla categoria dei contribuenti che devono pagare l'imposta minima del
5% sul reddito coloro che guadagnano in seguito alle scommesse sportive. Così, il regime
speciale si applica ora solo per bar con attività notturna, altri locali notturni, discoteche e casinò.
Il reddito da
dividendi delle persone giuridiche romene non sono imponibili, senza ulteriori
condizioni. Invece i dividendi
da parte delle imprese – persone giuridiche dell'UE e dai paesi terzi con i
quali vi sono delle Convenzioni, sono imponibili soltanto dopo aver ottemperato
ai criteri previsti dalla legge per quanto riguarda la quota di possesso (minimo
10% per 1 anno).
Viene
esplicitamente dichiarato che il reddito derivante dalla ri-fatturazione delle
spese non deducibili è esente da imposte. Allo stesso modo, si evidenzia
esplicitamente che il ricavato risultato da un incremento di valore risultante
da processi di rivalutazione, così come i redditi registrati per spese di
compensazione - precedentemente dichiarati ma non realizzati, non sono
imponibili.
Le disposizioni dell’all'art. 103 paragrafo 1
del Codice
Fiscale riprendono in sostanza, la classificazione dei redditi derivanti da attività agricole ottenute singolarmente o in
una forma di associazione senza personalità giuridica, provenienti da:
-
la coltivazione prodotti agricoli vegetali:
-
lo sfruttamento di vigneti, alberi da frutto, arbusti e simili;
-
la crescita e lo sfruttamento di animali, inclusa la valorizzazione dei
prodotti di origine animale allo stato naturale.
I ricavi da
silvicoltura e pesca rappresentano un reddito derivante dalla raccolta e rispettivamente
dello sfruttamento di prodotti specifici appartenenti al Fondo nazionale
forestale, come i prodotti in legno e non, così come quelli derivati dagli allevamenti
ittici.
L’imposta sul
reddito da attività agricole è calcolata dall'autorità fiscale competente
attraverso l’applicazione di una quota del 16% sul reddito annuo da attività agricole,
determinato in base all’imposta complessiva sul reddito annuo ed è un’imposta finale.
Il contribuente che
svolge un'attività agricola secondo le definizioni generali, per il quale il reddito è determinato sulla base della regola
del reddito, è tenuto a presentare al fisco una dichiarazione annuale, entro e non oltre
la data di 25 maggio per l'anno in corso. Nel caso in cui l’attività viene svolta
nell’ambito di un’associazione senza personalità giuridica, a presentare la
dichiarazione alle autorità fiscali competenti deve essere l’azionista che,
secondo lo statuto, rappresenta l’associazione davanti alle autorità competenti. In allegato alla
dichiarazione viene presentata inoltre la distribuzione delle quote tra i soci,
inclusa la distribuzione della quota del reddito imponibile corrispondente a
ogni socio / membro.
I contribuenti o
le associazioni prive di personalità giuridica, che svolgono attività agricole
per le quali il reddito è determinato in base a norme di reddito e che
posseggono delle aree utilizzate per produzione di colture o per l’allevamento
degli animali in comuni o contee diverse, devono esprimere l’opzione per il
comune / contea competente, dove potranno beneficiare della collocazione nei
limiti dei redditi esenti da imposte. L’opzione viene esercitata attraverso la
compilazione prevista nella Dichiarazione sui redditi provenienti da attività
agricole.
La dichiarazione annuale
entro il 25 maggio non si deve presentare per redditi non imponibili.
Il pagamento della
tassa annuale stabilita in conformità con la decisione di imposta annuale deve
essere versata allo Stato in due rate uguali, come segue:
-
50% dell’imposta fino al 25 ottobre;
-
50% di imposta fino e non oltre il 15 dicembre.
L'imposta è dovuta
per il bilancio dello Stato. Nella nuova formulazione, è scomparso il
riferimento seguente: “non è prevista la ripartizione delle quote ai bilanci
locali."
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