Chiunque abbia in
proprietà un edificio situato in Romania deve corrispondere un’imposta annuale,
che viene versata al bilancio locale del comune competente, o settore (per
Bucarest) dove è ubicato l’immobile.
Il Nuovo Codice
fiscale stabilisce un nuovo sistema di tassazione degli edifici, in base al
quale l'imposta sull’edificio sarà calcolata in base alla destinazione o l’uso della
stessa - residenziale o non residenziale- e non dallo statuo del proprietario
(persona fisica o società) come sta accadendo oggi.
In particolare, a
partire dal prossimo anno, le persone fisiche che attualmente pagano le stesse
tasse a prescindere dallo scopo per il quale viene utilizzato l’immobile,
dovranno pagare più soldi per il bilancio dello Stato. Si tratta di proprietari di edifici non
residenziali utilizzati per scopi economici, come sedi per le imprese, spazi commerciali
o edifici adibiti ad uso ufficio, che pagheranno il doppio o addirittura anche
dieci volte più di quello che pagano attualmente.
A partire dal 2016,
invece, per gli edifici
residenziali o altri edifici annessi, l’imposta
è calcolata applicando un’aliquota compresa tra il 0,08% - 0,2% sul valore
imponibile del fabbricato. La quota sarà stabilita attraverso una
decisione del consiglio comunale.
Il valore
imponibile del fabbricato sarà determinato moltiplicando la superficie costruita,
espressa in metri quadrati, con il corrispondente valore imponibile, espresso
in lei / mq, secondo un’apposita tabella fornita dal Codice Fiscale.
Il valore
imponibile verrà regolato a seconda della categoria della città e della zona in
cui si trova l'edificio, moltiplicando per un fattore di correzione.
Inoltre, il valore
imponibile del fabbricato si riduce a seconda dell'anno in cui venne costruito,
come segue: con 50% se ha oltre 100 anni, con il 30% se ha tra i 50 ei 100 anni
e scende al 10% se ha tra i 30 ei 50 anni.
Per gli edifici non residenziali, l'imposta
sarà calcolata, a partire dal 2016 mediante l'applicazione di un’aliquota
variabile, compresa tra il 0,2-1,3% (a seconda della
decisione del consiglio locale) sul valore:
-
risultante da un rapporto di valutazione compilato da un centro autorizzato
negli ultimi 5 anni precedenti al riferimento;
-
dei lavori di costruzione – per quanto riguarda i nuovi edifici costruiti negli
ultimi 5 anni precedenti al riferimento;
-
degli edifici che risultano di proprietà, secondo un atto di trasferimento,
per gli edifici acquisiti negli ultimi 5 anni.
Attenzione! Se il valore del
fabbricato non può essere calcolato in base a uno di questi tre valori,
l'aliquota sarà del 2% e si applicherà al valore imponibile calcolato come per
gli edifici residenziali.
Per gli edifici
non residenziali di proprietà di persone fisiche, utilizzati per attività
in agricoltura, l’imposta è calcolata applicando un’aliquota del 0,4% sul valore imponibile
del fabbricato.
Per gli edifici ad uso misto, l'imposta è
calcolata sommando l’imposta sulla superficie utilizzata a fini residenziali con
quella applicata alla superficie utilizzata a fini non residenziali.
Se i due tipi di superficie
non possono essere evidenziati separatamente, l'imposta sarà dovuta come nel
caso di altri edifici:
-
residenziali, se risulta registrato un domicilio fiscale e non viene svolta
alcuna attività economica;
-
non residenziale, se risulta registrato un domicilio fiscale e nel quale
vengono svolte attività economiche e le spese sono a carico della stessa
persona che svolge l’attività economica.
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