Quali finanziamenti sono concessi sui terreni agricoli e in quali circostanze?
L'anno scorso (2015) è
entrata in vigore la “Nuova politica
agricola comune” che ha portato molti cambiamenti in questo settore. Alcuni dei cambiamenti
più significativi si registrano nel sistema di finanziamenti e sovvenzioni. Così, a partire da
quest'anno, gli agricoltori potranno beneficiare di maggiori risorse e
finanziamenti rispetto agli anni precedenti e in maniera più facile.
La politica
agricola comune, adottata nel 2015 ha stabilito
nuove sovvenzioni. Così, la struttura dei finanziamenti esistenti è stata
integrata con nuove sovvenzioni. Uno è "la
sovvenzione redistributiva" / “Il finanziamento redistributivo”. Il finanziamento è
annuale ed è indipendente dalla produzione.
Non rientrano
nella categoria dei beneficiari gli agricoltori che hanno creato condizioni
artificiali per usufruire del sostegno, vale a dire che hanno diviso le proprie
aziende dopo la data di 18 ottobre 2011, con l’unico scopo di poter richiedere
ulteriormente il finanziamento. Sono altresì esclusi gli agricoltori proprietari
di aziende risultanti dalle divisioni in questione.
Il finanziamento
redistributivo è concesso per i primi 30 ettari, indipendentemente dalle dimensioni
dell'azienda e assegnato gradualmente su due livelli - per i primi cinque
ettari la quota è di cinque euro per ettaro
e per i restanti 25 ettari l’importo
è 46.75 euro / ettaro.
Un altro finanziamento
riguarda le pratiche agricole benefiche per l'ambiente, chiamato plata pentru inverzire, ovvero “il finanziamento per il verde”. In
questo modo si desidera incentivare la diversificazione delle culture -
l'esistenza di due diverse produzioni nelle aziende agricole con terreni tra i
10 ei 30 ettari o l’esistenza di tre diverse colture nelle aziende agricole con
più di 30 ettari di terreno coltivabile.
Tuttavia, è obbligatorio
mantenere la superficie di prato esistente a livello nazionale. Per ottenere il
finanziamento per il verde, si richiede
la presenza di una o più aree di interesse ecologico sui terreni agricoli e si
applica alle aziende con più di 15 ettari di terreno coltivabile. Gli agricoltori
devono garantire che almeno il 5% delle terre coltivabili della fattoria è
ricoperto da una o più aree di interesse ecologico. L'importo del finanziamento
è pari a 53,90 euro per ettaro.
Allo stesso tempo,
ci sono finanziamenti in favore dei
giovani agricoltori. Questi includono aiuti
annuali per gli agricoltori con un’età fino a 40 anni, titolari di aziende
agricole o che sono stati già stabiliti nei cinque anni precedenti alla prima
presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico per
superficie. L'importo del
pagamento è 29.77 euro per ettaro.
A questi si
aggiungono i così detti "pagamenti complessivi", che
si riferiscono ad alcune coltivazioni: soia, dove abbiamo un finanziamento di
325 euro per ettaro, erba medica - 55 euro per ettaro ecc. I settori e le produzioni
interessate sono: le colture proteiche, legumi da granella, canapa, riso,
cereali, luppolo, barbabietola da zucchero, frutta e verdura, latte, carne di
pecora e carne di capra, carne bovina, baco da seta – secondo un regime
semplificato per i piccoli agricoltori.
Per quanto
riguarda i piccoli agricoltori, loro possono beneficiare di altre forme di
assistenza. Con il termine
"regime per i piccoli agricoltori", l'agricoltore riceve un importo
di pagamenti diretti pari all'importo totale dei pagamenti al quale l'agricoltore
ha diritto ogni anno (pagamento unico per superficie, ANT, finanziamento
redistributivo, finanziamento per il verde, e, a seconda dei casi, i
finanziamenti per i giovani agricoltori e il regime complessivi), ma non più di
1.250 euro. Per tutto il
periodo preso in considerazione, i piccoli agricoltori sono esentati dalle
pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e quindi non vengono
applicate loro le sanzioni
amministrative per il mancato rispetto dei requisiti relativi alla salvaguardia
dell’ambiente. Inoltre, gli agricoltori possono conservare almeno un numero di
ettari eleggibili corrispondenti al numero di ettari dichiarati nel 2015.
Condizioni per l'accesso ai finanziamenti
Per ottenere
questi finanziamenti, gli agricoltori devono soddisfare alcune condizioni
generali. Così, il “finanziamento
per superficie” sarà concesso solo agli agricoltori
attivi, persone fisiche o giuridiche, o gruppi di persone fisiche o giuridiche
che possono dimostrare il loro diritto legale di utilizzare il terreno e il
fatto che le loro aziende svolgano un'attività agricola. Le nuove norme
escludono dai finanziamenti i proprietari terrieri che non svolgono attività
agricole. Così, non sono più
idonei gli aeroporti, le imprese ferroviarie, i campi da golf, gli istituti
penitenziari o l’Agenzia nazionale forestale.
Nel caso dei
beneficiari di finanziamenti nell'anno precedente che hanno ricevuto pagamenti
diretti di un importo superiore a € 5000 e si trovano sulla lista dei non
idonei per ricevere fondi, possono diventare agricoltori attivi se dimostrano che l'attività agricola
svolta nelle loro aziende è la loro attività principale. In questo modo,
devono dimostrare che l'importo annuo dei finanziamenti diretti sia inferiore
al 5% dei suoi ricavi totali derivanti da attività non agricole, nell'anno fiscale
più recente oppure che le entrate totali generate dallo svolgimento di attività
agricole rappresentino almeno un terzo dei ricavi totali nell'ultimo anno
fiscale. 53,90 euro per ettaro è l'importo del “finanziamento per il verde”.
Ecco in seguito una tabella con le
maggiori quote di finanziamento ottenute da aziende agricole al livello
nazionale, nel 2014, Fonte APIA - L'Agenzia di Pagamenti ed Intervento per
l'Agricoltura:
Per poter
beneficiare di finanziamenti diretti, gli agricoltori devono essere iscritti nel Registro d’identificazione unico,
amministrato da APIA, e presentare la domanda unica di finanziamento entro
le scadenze previste dalla legge.
Inoltre, gli agricoltori devono registrare i propri
terreni, dichiarare e definire con precisione le parcelle agricole in
un'applicazione elettronica e utilizzare
i dati catastali disponibili, secondo un Progetto di ordinanza che stabilisce
l’erogazione dei pagamenti diretti da concedere nel periodo 2015-2020 e per la
modifica dell'art. 2 della legge n. 36/1991 sulle
aziende agricole e altre forme di associazione in agricoltura. Gli agricoltori
temono che questi obblighi possano compromettere l’erogazione dei finanziamenti
a partire dal 2018.
A partire dal 1 °
gennaio 2016, ai beneficiari di pagamenti diretti superiori ai 2.000 euro, si
applica l'art. 8 del Regolamento
1307/2013.
L’agricoltore che, nell'anno precedente ha ricevuto pagamenti diretti che
non superano l'importo di 5.000 euro e che svolge almeno un'attività agricola
nella sua fattoria viene considerato agricoltore attivo e può beneficiare dei
finanziamenti diretti. Gli agricoltori
che nell'anno precedente hanno beneficiato di pagamenti diretti che superano i
5000 euro devono essere registrati nel Registro Commerciale Nazionale o
presentare l’atto che dimostra l’avvio dell'attività
agricola.
Allo stesso modo,
nel documento citato viene precisato che possono essere beneficiari dei
pagamenti diretti singoli agricoltori e / o le persone giuridiche che svolgono
un'attività agricola in qualità di proprietari, affittuari, concessionari,
partner in joint venture o amministratori. Il concedente non riceve i pagamenti
diretti per i terreni o gli animali dati in concessione o in locazione.
Gli agricoltori iscritti nel registro
unico APIA, che inoltrano le domande entro la scadenza prevista dalla legge,
devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni generali:
a) avviare
l’attività agricola su una superficie di almeno 1 ettaro, la parcella agricola deve
essere di almeno 0,3 ha e per quanto riguarda le serre, vigneti, frutteti, terreni
coltivati con il luppolo o arbusti, vivai, la superficie della parcella
agricola deve essere di almeno 0,1 ettari.
b) per le colture
o piantagioni che si desidera avviare a partire dall’anno della richiesta 2018,
si deve fare la prova che l'utilizzo di sementi / piantine certificate, sia in
conformità con la legge n. 266/2002 per quanto riguarda la produzione,
la trasformazione, il controllo della qualità e la certificazione, la
compravendita di sementi e
piantine, così come i test e la registrazione delle varietà vegetali, così
come viene stabilito nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, n. 239/2014, con
l'eccezione degli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli
agricoltori.
c) agli
agricoltori che nell'anno precedente alla richiesta di finanziamento unico hanno
ricevuto pagamenti diretti superiori ai 5000 euro, viene richiesto che provino
perlomeno la qualità di liberi professionisti autorizzati, imprese individuali
o imprese familiari in base all’Ordinanza n. 44/2008 che riguarda lo svolgimento di
attività economiche da parte di individui autorizzati, imprese individuali e
imprese familiari - con le successive modifiche e integrazioni;
d) dichiarare
tutte le parcelle agricole, ad eccezione di quelle che hanno una superficie
inferiore a 0,1 ettari e non superano complessivamente 1 ha, così come le aree
di interesse ecologico che contribuiscono alle pratiche benefiche per il clima
e l'ambiente;
e) indicare nella
domanda i propri dati identificativi e i contatti aggiornati e comunicare all’APIA
le eventuali modifiche entro 15 giorni;
f) le persone
giuridiche devono comunicare all’APIA entro 15 giorni i cambiamenti effettuati nei
registri dell'Ufficio Nazionale del Registro del Commercio per quanto riguarda
gli amministratori, la sede legale o l’ambito di attività;
g) ogni modifica che
riguarda i dati dichiarati nella domanda unica di finanziamento e i documenti
allegati alla domanda che si è verificata nel periodo compreso tra la data della
presentazione e la data del finanziamento, deve essere comunicata entro 15
giorni per iscritto ad Apia.
h) nella domanda
di finanziamento unico devono essere forniti, secondo la legge, dati reali,
completi e perfettamente validi, e nei documenti allegati devono essere
specificate le esatte superfici e il numero esatto di animali;
i) devono dare il
consenso sull’utilizzo dei dati presenti nella domanda di finanziamento unico:
questi dati saranno inserite nella banca dati
del “Sistema Integrato di Amministrazione e Controllo”, verranno
elaborate e verificate al fine di calcolare l’importo del finanziamento e
trasmesse alle autorità responsabili per la produzione di studi statistici e
valutazioni economiche, ai sensi della legge n. 677/2001 relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera
circolazione di tali dati, con le successive modifiche e integrazioni;
j) danno il
consenso sul fatto che i dati personali- inseriti nella domanda di finanziamento unico -
sulle superfici e animali da allevamento saranno sottoposti a controlli
amministrativi incrociati con le banche dati di altre autorità pubbliche
competenti nella gestione di questi tipi di dati;
k) devono
rispettare le norme ecologiche stabilite dalla legislazione nazionale sulla
base dell'art. 93 e l'allegato II
del regolamento 1306/2013, sull'intera superficie agricola dell'azienda;
l) di presentare
contestualmente alla domanda di finanziamento unico o le ulteriori modifiche, i
documenti necessari comprovanti l’uso legale dei terreni agricoli, compresi i
terreni contenenti aree di interesse ecologico e degli animali. Questi documenti
devono essere compilati prima della presentazione della domanda e devono essere
validi almeno fino al 1 ° dicembre dell'anno in cui viene richiesto il
finanziamento;
m) devono fornire
tutte le informazioni richieste da APIA entro i termini fissati dallo stesso
organismo;
n) devono consentire
tutti i controlli richiesti da APIA o da altre istituzioni autorizzate in tal
senso;
a) devono fissare
e marcare i confini delle parcelle utilizzate, quando sono coltivate con la
stessa cultura dei lotti adiacenti. Se i confini dei lotti non sono
contrassegnati adeguatamente, gli agricoltori possono essere penalizzati in
proporzione all’aumento della superficie dichiarata o in quanto hanno
violato le norme di eco- condizionalità.
p) devono
identificare, dichiarare e stabilire con precisione le parcelle agricole utilizzando
l’applicazione elettronica "IPA-ONLINE" messa a disposizione da APIA
e devono utilizzare le tavole catastali disponibili. Dal 2018 l'individuazione e la
delimitazione di tutte le parcelle agricole è obbligatoria, in base ai dati
catastali.
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